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La riforma del processo civile
 
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La condanna alle spese rafforza la conciliazione

di Roberto Marinoni

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5 Giugno 2009


La riforma del processo civile incide sull'istituto della conciliazione almeno sotto due profili. Anzitutto, il comma 11 dell'articolo 45 della legge di riforma modifica il testo dell'articolo 91 del Codice procedura civile (condanna alle spese). Sostituisce, in particolare, il secondo periodo con la previsione secondo la quale, quando il giudice accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna al pagamento delle spese processuali maturate dopo la formulazione della proposta la parte che l'abbia rifiutata senza giustificato motivo. Trattandosi del processo civile di cognizione è immaginabile che la proposta conciliativa sia maturata a seguito del tentativo di conciliazione dell'articolo 185 Codice procedura civile, ovvero a seguito dell'interrogatorio non formale delle parti disposto dall'articolo 117 o, come spesso accade, nell'ambito del procedimento peritale conseguente alla nomina di un consulente tecnico di ufficio.
Sotto un secondo profilo, e in maniera più incisiva, l'articolo 61 delega il governo ad adottare, entro sei mesi dal momento dell'entrata in vigore della legge di riforma, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale. I criteri direttivi ai quali, principalmente, il governo delegato dovrà attenersi, sono i seguenti:
- l'istituto della conciliazione-mediazione non dovrà essere preclusivo dell'azione giudiziaria o ordinaria;
- la mediazione-conciliazione deve avere ad oggetto controversie su diritti disponibili;
- deve essere prevista la possibilità, per i consigli degli Ordini degli avvocati, di istituire presso i tribunali organismi di conciliazione, con personale degli stessi consigli;
- parimenti, deve essere prevista, per le controversie in particolari materie (immaginiamo eminentemente tecniche) la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i rispettivi consigli degli Ordini professionali;
- il conciliatore dovrà potersi avvalere di esperti, scelti negli albi dei consulenti e dei periti presso i tribunali;
- si dovrà prevedere un preciso dovere, in capo all'avvocato, di informare il cliente preliminarmente all'istituzione di un giudizio, della facoltà di avvalersi dell'istituto della conciliazione ovvero della mediazione;
- tali istituti dovranno essere favoriti mediante agevolazioni di carattere anche fiscale;
- ove un giudizio sia instaurato nonostante il tentativo di conciliazione e la statuizione corrisponda al contenuto della proposta conciliativa, si dovrà prevedere l'esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vittoriosa che abbia rifiutato l'accordo;
- il procedimento di conciliazione non potrà in ogni caso avere una durata eccedente i quattro mesi;
- i verbali di conciliazione dovranno essere assistiti dell'efficacia esecutiva e costituiranno, secondo i principi, titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

5 Giugno 2009
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